Si riporta di seguito il contenuto di due comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate, una per il tramite del Consiglio Nazionale, l’altra da parte della DRE del Veneto.

Precisazioni in ordine all’invio delle comunicazioni al creditore Agenzia delle Entrate nell’ambito delle procedure concorsuali

L’Agenzia delle Entrate segnala una criticità nella trasmissione delle comunicazioni di cui agli artt. 92 (in sede di fallimento), 171 (in sede di concordato preventivo) e 207 (in sede di liquidazione coatta amministrativa) L. F. da parte dei professionisti incaricati di assolvere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore, nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate sia soggetto creditore.

A tal riguardo, rammenta che l’invio delle suddette comunicazioni va effettuato direttamente all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale territorialmente competente (unica struttura competente a ricevere tali comunicazioni), anziché a quello delle Direzioni Centrali (agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it).

Gli indirizzi PEC delle Direzioni Provinciali, individuati sulla base del domicilio fiscale del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale alla data di apertura della stessa, sono reperibili sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il percorso L’Agenzia > Uffici e Pec > Posta elettronica certificata-Entrate > Direzioni Provinciali.

Rinnovo visto di conformità

La DRE del Veneto, riscontrato che in Veneto circa 600 visti su 3.900 attivi non risultano ancora rinnovati, ha predisposto alcune slides (clicca qui)  per ricordare termini e modalità per ottenere l’iscrizione/rinnovo nell’elenco dei legittimati all’apposizione del visto di conformità.