Il Comitato Pari Opportunita’ – CPO dell’ODCEC di Padova segnala la sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, in relazione all’art. 2 del DPR 797/1955, che stabilisce che l’assegno per il nucleo familiare non spetta al coniuge del datore di lavoro, senza invece escludere il diritto al beneficio in caso di convivenza di fatto tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato. Con la sentenza viene, pertanto, sancito il principio in base al quale il diritto all’assegno per il nucleo familiare spetta anche in caso di convivenza di fatto.
Assegno per il nucleo familiare e conviventi
Modificato: 8 Agosto 2025