Presentazione dell’OCC
L’ODCEC di Padova ha istituito l’Organismo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) dell’Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili, iscritto con Decreto del 25/05/2016 al n. 46 della Sezione A del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia , ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 24 settembre 2014 n. 202.
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista (“Gestore della crisi”) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.
Il procedimento si potrà concludere con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.
REQUISITI per l’accesso alla procedura
Il debitore che si rivolge all’OCC dell’ODCECD di Padova deve avere la residenza (persona fisica) o la sede principale della propria attività in un comune appartenente al Circondario del Tribunale di Padova.
Requisito soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942. Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere:
- consumatore
- imprenditore agricolo;
- d. start up innovativa.
- imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00);
- imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00;
- imprenditore cessato;
- socio illimitatamente responsabile;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
- enti privati non commerciali;
NON può accedere:
- L’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
- Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
- Chi ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte
- Limitatamente al piano del consumatore, chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode
- Limitatamente all’accordo di composizione della crisi, chi abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori
Requisito soggettivo: vi deve essere lo stato di “sovraindebitamento” definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012).
Il concetto di “sovraindebitamento” è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.
PROCEDURE e possibili esiti
L’OCC e il Gestore della Crisi nominato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.
1) Accordo di composizione della crisi: ai creditori viene proposto un accordo con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
2) Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano un’attività professionale in corso.
3) Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.