Può essere presentata dai debitori in stato di sovraindebitamento quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da tale ipotesi può essere presentata esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Requisiti soggettivi del debitore:
– Escluso il consumatore, deve trattarsi di uno dei soggetti di cui all’art 2 comma 1 lettera c(professionista; imprenditore minore; imprenditore agricolo; start up innovativa; debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione cotta amministrativa);
– non aver beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda;
– Non aver beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
– Non avere commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori