Il debitore in stato di sovraidebitamento può domandare con ricorso al Tribunale competente, presentato con l’assistenza di un OCC, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Al termine della procedura il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti purché sussistano le condizioni di cui all’art 280 CCII:
– non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il beneficio può essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento;
– non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
– non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi
– ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
– non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del
– termine per l’esdebitazione;
– non abbia gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte.