28 Settembre 2026
La Conferenza tra i 13 Presidenti degli Ordini del Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto) condivide la posizione del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili sulla norma del Ddl Concorrenza che estende ai Consulenti del lavoro il deposito dei bilanci societari.
I 13 Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, aderenti alla Conferenza degli Ordini, esprimono pieno sostegno alla posizione assunta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in merito alla disposizione contenuta nel disegno di legge annuale sulla Concorrenza che intende estendere ai Consulenti del lavoro la facoltà di depositare i bilanci presso il Registro delle imprese e di attestarne la conformità agli originali conservati presso la società.
L’articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 340/2000 attribuisce oggi questa funzione agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Non si tratta della semplice trasmissione di un file: il professionista incaricato opera nell’ambito della pubblicità legale dell’impresa e attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità dei documenti trasmessi agli originali.
Una funzione coerentemente attribuita a una professione il cui ordinamento riconosce una specifica competenza nelle materie economico-aziendali, societarie e contabili e il cui percorso di accesso prevede formazione universitaria, tirocinio ed esame di Stato nelle discipline che riguardano direttamente contabilità e bilancio.
Diverso è il perimetro professionale dei Consulenti del lavoro, storicamente incentrato sul diritto del lavoro, sulla previdenza e sull’amministrazione del personale. La stessa composizione del relativo Albo dimostra, inoltre, che l’iscrizione non ha sempre presupposto un percorso formativo economico-contabile omogeneo: la legge n. 12/1979 ha consentito la permanenza nell’Albo di soggetti già iscritti anche in deroga ai requisiti di titolo di studio e abilitazione e, per lungo tempo, l’accesso alla professione è stato consentito attraverso percorsi differenti da quelli propri dell’area economico-aziendale.
«Non è in discussione il rispetto per i Consulenti del lavoro», dichiara Francesco Dimastromatteo, Presidente della Conferenza ODCEC delle Tre Venezie. «È in discussione la tutela della fede pubblica. Chi attesta la conformità di un bilancio agli originali deve possedere le competenze che l’ordinamento verifica attraverso l’esame di Stato di abilitazione alla professione e l’aggiornamento continuo. Il bilancio è il principale strumento di comunicazione dell’impresa verso l’intero sistema economico: soci, finanziatori, fornitori e istituzioni. Affidarne anche solo il deposito come fosse una pratica qualunque significa indebolire la qualità e l’affidabilità della pubblicità legale».
Il Coordinamento ricorda inoltre che quello attuale rappresenta il terzo tentativo di modificare questa disciplina. Analoghe iniziative furono avanzate nel luglio 2022 e nel novembre 2023, senza giungere a modificare l’assetto normativo vigente e dopo che, nei relativi passaggi istituzionali, il Ministero della Giustizia aveva espresso valutazioni negative sull’estensione.
«Sorprende che, a distanza di pochi anni, si ripresenti una proposta già esaminata e per due volte accantonata. Il legislatore ha già valutato questa materia con attenzione e ha scelto di non modificarla. Riproporla oggi, senza che nulla sia cambiato nel quadro delle competenze, rischia di apparire più una forzatura che una riforma».
«La nostra non è una battaglia corporativa – conclude Dimastromatteo – Chiediamo coerenza. Ad ogni abilitazione deve corrispondere una competenza certa, verificata dallo Stato e riconoscibile da imprese e cittadini. Il mercato funziona meglio quando le regole sono chiare e le responsabilità precise, non quando i confini tra le professioni vengono cancellati per legge».
Appare inoltre singolare che una simile estensione venga proposta nell’ambito del Ddl Concorrenza. Se il deposito fosse davvero un mero adempimento materiale privo di specifico contenuto professionale, non si comprenderebbe la ragione di attribuirlo selettivamente a un’ulteriore categoria regolamentata. Se, invece, esso mantiene una connessione con le competenze economico-aziendali e con la responsabilità del professionista incaricato, allora il criterio della formazione specifica non può essere ignorato.
I Commercialisti del Triveneto sosterranno quindi le iniziative del Consiglio Nazionale affinché la disposizione venga riconsiderata nel corso dell’esame parlamentare.
Il Presidente Conferenza ODCEC del Triveneto (Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Trento e Rovereto, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza)
Dott. Comm. Francesco Dimastromatteo – Pordenone
Modificato: 28 Settembre 2026



