Il Comitato Pari Opportunita’ – CPO dell’ODCEC di Padova informa che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 4 del 16 maggio 2025 con la quale vengono forniti chiarimenti sulla nuova disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, introdotta dall’art. 1, co. 11, L.207/2024 (Legge di Bilancio 2025). La detrazione spetta per i figli di età da 21 a 30 anni, salvo che disabili (per i minori di 21 anni la detrazione è sostituita dall’assegno unico e universale, ex DLgs 230/2021). Per gli altri familiari fiscalmente a carico (art. 12, lett. d) del TUIR) la detrazione e’ limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente. Continuano ad applicarsi a prescindere dai requisiti anagrafici dei figli, fermo restando il requisito reddituale ex art. 12, co. 2 TUIR, le deduzioni e detrazioni per oneri e spese sostenute nell’interesse dei figli e il welfare aziendale. Contrariamente, per gli altri familiari, dal 1 gennaio 2025 le deduzioni/detrazioni per oneri e il welfare aziendale sono applicabili solo agli ascendenti conviventi.
Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia
Modificato: 23 Maggio 2025