A chi deve essere trasmessa la relazione particolareggiata del gestore?

Il gestore, preferibilmente entro sei mesi dall’accettazione dell’incarico, deve provvedere all’invio della Relazione particolareggiata all’OCC all’indirizzo occ@odcecpd.legalmail.it per un confronto con il Referente. In caso di mancato riscontro da parte dell’OCC entro 8 giorni, il Gestore potrà procedere in autonomia al deposito in tribunale o alla trasmissione al legale incaricato, qualora presente

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi, il Tribunale di Padova richiede che il deposito del ricorso e della relazione particolareggiata avvenga a cura del gestore nella maggior parte dei casi. In particolare, il Tribunale di Padova accetta il deposito del ricorso e della relazione particolareggiata a cura del legale di parte solo in caso di liquidazione controllata. Ciò significa che nei casi di esdebitazione, ristrutturazione e concordato, il deposito deve obbligatoriamente essere effettuato dal gestore, pena l’inammissibilità.  

Modificato: 26 Ottobre 2023