Che tipo di formazione è necessaria per la prima iscrizione all’elenco e per il mantenimento dell’iscrizione?

Per richiedere l’iscrizione all’elenco è necessario produrre un attestato di un corso di 40 ore.

L’attestato deve riportare la dicitura “valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo iniziale previsto per i gestori della crisi da sovraindebitamento art. 4 co.5 lett. B e D del D.M. 202/2014″.

Per mantenere l’iscrizione all’elenco è prevista una formazione biennale di altrettante 40 ore, il biennio decorre dalla data di iscrizione all’elenco, che viene comunicata dall’OCC al ricevimento della conferma di iscrizione da parte del Ministero di Giustizia.

L’attestato relativo all’aggiornamento biennale deve riportare la dicitura “valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo iniziale previsto per i gestori della crisi da sovraindebitamento art. 4 co.5 lett. B e D del D.M. 202/2014 “e deve essere inviato all’OCC a cura del gestore in prossimità della scadenza della propria formazione. L’OCC non ha accesso agli estratti conto dei propri gestori, né ha contezza in altro modo della formazione svolta.

Modificato: 26 Ottobre 2023