Posso richiedere il parere di congruità per una parcella emessa per prestazioni effettuate dopo l’abolizione della Tariffa Professionale?

Il Consiglio dell’Ordine ha la competenza a formulare pareri in merito alla liquidazione degli onorari. Per lo svolgimento di tale funzione l’Ordine si avvale dell’ausilio della relativa Commissione appositamente costituita.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (cd “decreto liberalizzazioni”), le Tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state abrogate con decorrenza 25 gennaio 2012. Il compenso per le prestazioni professionali, pertanto, deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale secondo le indicazioni contenute nell’Articolo 9 del citato Decreto e nell’art. 25 del nuovo Codice Deontologico.
Conseguentemente, il Consiglio dell’Ordine:
– Formula il parere di liquidazione su richiesta dell’iscritto solo per le prestazioni completate entro il 22/08/2012;
– Dal 23/08/2012, entrata in vigore del DM 140/2012, il Consiglio dell’Ordine non rilascia pareri di liquidazione e/o di congruità su richiesta dell’iscritto, né sulla base delle Tariffe abrogate, né sulla base del DM 140/2012;
– Il Consiglio dell’Ordine può pertanto formulare pareri su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, parere che tuttavia assisterà il giudice unicamente sotto l’aspetto tecnico e della comprensione delle prestazioni rese dall’iscritto e sull’applicazione del DM 140/2012.

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Modificato: 25 Maggio 2023