Versamento contributo annuo di euro cinquanta ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356 CCII).

L’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 stabilisce che: “Per il mantenimento dell’albo è posto a carico dell’iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall’anno successivo a quello dell’iscrizione” Come precisa il successivo comma 4 del menzionato art. 8, tale contributo deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno e l’attestazione di pagamento deve
essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.
Il Ministero della giustizia ha avuto modo di puntualizzare, con avviso pubblicato in data 11 gennaio nella sezione del sito istituzionale dedicata all’albo ex art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/gestori_crisi_di_impresa_albo_iscrizione), che è possibile effettuare, accedendo all’aera riservata, il versamento del contributo annuo, per il mantenimento dell’iscrizione all’albo, mediante PagoPA. Lo stesso Ministero aggiunge che, effettuato il versamento tramite PagoPA o, in alternativa, caricata (upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l’invio della ricevuta a mezzo PEC non è necessaria. Si precisa che l’iscritto può effettuare il versamento del contributo accedendo all’area riservata del portale, sezione “Pagamenti”. Al fine di evitare di incorrere in provvedimenti di sospensione dal menzionato albo, previsti dalla normativa al ricorrere dei presupposti individuati nell’art. 8, comma 5, del decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75, Ti ricordiamo che il termine per effettuare il versamento di cinquanta euro per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ex art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 è fissato al 31 gennaio 2024.

Modificato: 18 Gennaio 2024