Integriamo la precedente comunicazione del 2 ottobre u.s. (clicca qui), con ulteriori informazioni concernenti l’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari – Sezione dei Consulenti Finanziari Autonomi.

Si premette, innanzitutto, che il Consiglio Nazionale, con Pronto Ordine n. 170/2018 (clicca qui) ha confermato che l’attività di Consulente Finanziario è compatibile con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Ciò posto, chiariamo quali sono i requisiti per la presentazione della domanda in qualità di persone fisiche ex D.M. 24 dicembre 2008, n. 206 (clicca qui):

  • aver prestato l’attività di consulenza in materia di investimenti alla data del 31 ottobre 2007;
  • aver svolto l’attività di consulenza in materia di investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell’ultimo triennio, con un volume di affari annuo medio di Euro 10.000 ed un numero di clienti annuo medio pari a n. 2;
  • aver presentato la dichiarazione di inizio attività all’ufficio IVA con data antecedente al 31 ottobre 2007, indicando il numero di partita IVA, l’attività dichiarata e il codice ATECO;
  • essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, assenza di situazioni impeditive e patrimoniali;

Per quanto riguarda i requisiti richiesti nel caso in cui la domanda sia presentata da soggetti operanti per conto di una società di consulenza finanziaria, ti invitiamo a consultare quanto riportato nella documentazione allegata.

Per l’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari è necessario il versamento del contributo istruttorio dovuto all’OCF pari ad Euro 500,00 e della Tassa di Concessione Governativa pari ad Euro 168,00.

Inoltre, bisogna allegare il certificato della polizza assicurativa stipulata rilasciato dalla Compagnia Assicurativa, nonché una relazione sul programma di attività e sulla struttura organizzativa (come da schema allegato al modulo di iscrizione).

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione, è prevista una formazione obbligatoria di 30 ore annue, come stabilito dall’art. 164 del Regolamento Intermediari CONSOB adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (clicca qui).

Per quanto riguarda i termini, la presentazione della domanda di iscrizione a far data dal 2 luglio 2018 e fino alla data stabilita per l’avvio dell’operatività dell’Albo (prevista per il 1° dicembre 2018, ma non considerata vincolante dall’OCF ai fini dell’adozione dei provvedimenti di iscrizione) consentirà di conseguire l’iscrizione all’Albo con esonero dalla prova valutativa, nel rispetto dei termini procedimentali per l’istruttoria (fissati in 180 giorni). L’intento è favorire una continuità nell’esercizio dell’attività, dal momento che le domande saranno oggetto della prima delibera utile di iscrizione. La richiesta d’iscrizione, sempre con esonero dalla prova valutativa, potrà essere presentata anche successivamente, fino al termine di sei mesi decorrenti dalla data di avvio di operatività dell’Albo; in tal caso, però, non sarà più possibile prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti sino all’ottenimento dell’iscrizione all’Albo con successiva delibera. Dopo i sei mesi, l’iscrizione potrà avvenire, ma senza esonero dalla prova valutativa.

Invitiamo caldamente gli interessati a contattare preventivamente l’Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Milano – referente Dott. Giorgio Furiani (tel. 02-45400612), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

Per ulteriori info alleghiamo la seguente documentazione che ti consigliamo di leggere con attenzione:

Modulo per la Domanda di iscrizione all’Albo unico dei Consulenti Finanziari

Focus sulla presentazione della domanda di iscrizione