
Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 01.01.2026
Il Regolamento, che sostituisce integralmente il testo precedente, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e introduce una serie di novità volte a:
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Rendere la formazione professionale continua più coerente con l’evoluzione normativa.
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Rafforzare le tutele in materia di pari opportunità.
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Prevedere, tra le cause di esonero, quella per anzianità, riservata agli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo, quale riconoscimento della lunga esperienza professionale acquisita.
Di seguito le modifiche più significative introdotte dal nuovo Regolamento:
- Articolo 5 (Pari Opportunità): Viene inserito l’obbligo di acquisire crediti formativi nella materia delle “pari opportunità”, in linea con i principi di uguaglianza e inclusione promossi dall’ordinamento.
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Articolo 6 (Esonero per Anzianità): Viene formalizzata l’esclusione dall’obbligo formativo per gli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo.
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Articolo 7 (Equipollenza): Viene aggiornata la disciplina dell’equipollenza per adeguarla alle più recenti novità normative.
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Articolo 8 (Sostegno alla Genitorialità): È introdotta una nuova causa di esonero volta a favorire la conciliazione vita-lavoro e il sostegno alla genitorialità. Questa prevede una riduzione complessiva di 45 crediti formativi da fruire, da parte di uno o entrambi i genitori, tra il compimento del primo e il sesto anno di età del figlio.
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Articolo 9 (Potere di Vigilanza): Viene rafforzato il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale, con la possibilità di richiedere copia degli attestati e della documentazione che comprovi l’effettiva partecipazione agli eventi formativi.
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Allegato 1 (Materie): L’elenco delle materie che dovranno essere trattate nello svolgimento delle attività formative è stato aggiornato e riformulato.
Regolamento_FPC_in vigore dal 01/01/2026

Utilizzo e attivazione del nuovo portale della formazione professionale continua.
Si comunica che a partire dal 23/06/2025 sarà operativo il nuovo portale della formazione professionale continua, raggiungibile dal sito https://www.fpcu.it
Si invita a procedere ad attivare la propria area riservata. Clicca qui per informazioni

TRIENNIO FORMATIVO 2023 – 2025
Il 27 settembre il CNDCEC ha diramato l’informativa 119/2023 con la quale ha comunicato che la nuova formulazione dell’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP (di cui almeno 9 in materie obbligatorie) nel triennio, senza alcun limite annuale. Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio.
Modalità di caricamento crediti formativi nelle posizioni degli Iscritti
Crediti maturati in eventi esterni all’Ordine di Padova
I crediti maturati in eventi accreditati da Ordini esterni, da Soggetti Autorizzati, dal CNDCEC e dal MEF, sia tramite eventi in e-learning, che tramite eventi in aula, vengono trasmessi in modalità telematica direttamente dall’Ordine accreditante o dal Soggetto Autorizzato o dal Consiglio Nazionale, con il caricamento delle presenze sul portale nazionale e la loro successiva trasmissione alla piattaforma FPC 2.0, direttamente nella posizione degli Iscritti.
L’Ordine di Padova non è abilitato a caricare nelle singole posizioni questo tipo di crediti e, quindi, non è necessario l’invio alla segreteria i relativi attestati, che devono però essere conservati per eventuali verifiche (l’attestato deve contenere sempre il codice di accredito dell’evento, le materie FPC le materie MEF e il numero di ore).
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- I crediti maturati con attività formative particolari di cui all’art. 16 del Regolamento FPC (es. docenze, pubblicazioni), vanno invece sempre comunicati, tramite apposito modulo scaricabile qui, alla Segreteria: fondazione@odcecpadova.it
- Eventuali richieste di esonero di cui all’art. 8 del Regolamento FPC possono essere richieste inviando gli appositi moduli a info@odcecpadova.it
Principi generali della Formazione Professionale Continua
La Formazione Professionale Continua è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale per gli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La Formazione Professionale Continua, prevista espressamente dall’Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, consente al professionista di mantenere la propria competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai clienti l’erogazione di prestazioni professionali di qualità, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e le vigenti disposizioni normative.
Principali modalità operative della FPC
MATERIE OBBLIGATORIE: le materie che permettono di maturare i cosiddetti crediti speciali/obbligatori, sono “Ordinamento, Deontologia, Compensi, Organizzazione dello Studio Professionale, Normativa Antiriciclaggio e Tecniche di Mediazione”. Per assolvere l’obbligo di formazione è necessario acquisire 90 cfp nel triennio, di cui almeno 9 da crediti speciali. (Art 5 comma 2 del Regolamento FPC).
E-LEARNING: l’iscritto può svolgere tutte le attività formative in modalità E-learning senza alcun limite , tramite piattaforme informatiche riconosciute dal Consiglio Nazionale (Art. 1 comma 4) Regolamento FPC.
ESONERO PARZIALE
ESENZIONE PER MATERNITÀ: viene estesa ai padri e ai genitori adottivi o affidatari purchè la madre non goda dell’esonero, se iscritta anche lei all’Albo, o non sia iscritta all’Albo (Art. 8 comma 1 lettera a Regolamento FPC 2026) la riduzione è di 45 crediti nel triennio. L’esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell’esonero, se anche lei iscritta nell’Albo. Per richiedere l’esenzione di maternità è necessario compilare il modulo cliccando qui e successivamente inviarlo a info@odcecpd.legalmail.it con oggetto “Esenzione di maternità” assieme alla copia di un documento di identità del richiedente.
ESONERO CREDITI PER CONCILIAZIONE VITA – LAVORO GENITORIALITA’: Riduzione del 50% del monte crediti totale previsti nel triennio, per iscritti con figli fra 1 e 6 anni. L’esonero può essere richiesto da un solo genitore o ripartito con il coniuge, se anch’esso iscritto all’albo, non può comunque superare i 45 cfp complessivi. (Art. 8 comma 1 lettera b Regolamento FPC 2026) Per richiedere l’esenzione di maternità è necessario compilare il modulo cliccando qui e successivamente inviarlo a info@odcecpd.legalmail.it con oggetto “Esenzione conciliazione vita-lavoro genitorialità” assieme alla copia di un documento di identità del richiedente.
ESENZIONE MALATTIE GRAVI: viene introdotta l’esenzione dall’obbligo formativo per gli iscritti i cui coniugi, parenti, affini o altri componenti il nucleo familiare abbiano malattie gravi. Esonero riconosciuto solo per interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi.
E’ sufficiente compilare il modulo cliccando qui e poi inviarlo a info@odcecpd.legalmail.it con oggetto “Esenzione per malattia” assieme alla copia di un documento di identità del richiedente. Non è necessario allegare certificati di malattia o altra documentazione inerente l’esenzione, ma basterà conservarli per eventuale verifica sui requisiti per l’esenzione.
ESENZIONE PER ASSUNZIONE DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE: l’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva. Per richiedere l’esenzione per assunzione di cariche pubbliche è sufficiente compilare il modulo cliccando qui e successivamente inviandolo a info@odcecpd.legalmail.it assieme alla copia di un documento di identità del richiedente.
ESONERO TOTALE
NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE: con il regolamento in vigore dal 01/01/2026 viene introdotto l’esonero totale per gli Iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente. Per ottenere l’esonero dall’obbligo formativo, compila il modulo che troverai qui e poi invialo a info@odcecpd.legalmail.it con oggetto “Esenzione per non esercizio” assieme alla copia di un documento di identità del richiedente. (Art. 8 comma 4 del Regolamento FPC).
ISCRITTI ALL’ELENCO SPECIALE: con il regolamento in vigore dal 01/01/2026viene introdotto l’esonero totale per gli Iscritti all’Elenco Speciale. (Art. 8 comma 4 del Regolamento FPC ).
ESENZIONE PER ANZIANITÀ: con il regolamento in vigore dal 01/01/2026 viene introdotto l’esonero totale per gli Iscritti che abbiano compiuto 65 anni o che compiano 65 anni nel corso del triennio di riferimento sono totalmente esonerati dall’obbligo formativo. (Art. 6 regolamento FPC 2026)


