Qual’è il trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale del tirocinio professionale

Le somme erogate a titolo di borsa di studio o rimborso spese, durante il periodo di tirocinio, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente in quanto rientranti tra le “… somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante…” (art. 50, co.1, lett. c. del D.P.R. 917/1986). Tali somme sono soggette a ritenuta, sulla base del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73, nonché alle trattenute Irpef – con applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito previste dall’art. 11 del D.P.R. 917/1986 – ed a quelle per addizionale comunale e regionale all’Irpef. È prevista la possibilità di riconoscere al praticante, ove spettanti, le detrazioni per lavoro dipendente e/o carichi familiari, oltre al bonus D.L. 3/2020. Il tirocinio professionale non prevede alcun adempimento all’INPS, in quanto escluso dall’obbligo contributivo. Il tirocinante ha la facoltà di accedere alla pre-iscrizione presso la CNPR per i Praticanti Esperti Contabili o presso la CNPADC per i Praticanti Commercialisti. In questo ultimo caso la pre-iscrizione è da effettuarsi prima dell’iscrizione all’Albo ed entro 5 anni dalla data di iscrizione al Registro dei tirocinanti, con decorrenza dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio a scelta del richiedente. Il tirocinante iscritto può usufruire di una polizza sanitaria gratuita e una copertura previdenziale per il periodo del tirocinio. Il tirocinio è escluso dall’obbligo assicurativo INAIL. Il Dominus dovrà formalizzare per iscritto l’assegnazione del rimborso spese forfettario/borsa di studio in occasione dell’attivazione del tirocinio professionale.

Le somme erogate dovranno essere certificate attraverso la Certificazione Unica e la presentazione del Modello 770. Non è prevista in relazione ai tirocini professionali l’invio della comunicazione obbligatoria Unilav (Linee guida in materia di tirocini – Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24.1.2013, Min. Lav. Vademecum “Modelli e regole” per le comunicazioni obbligatorie) e i praticanti non devono essere iscritti sul Libro Unico del Lavoro (Min. Lav., Vademecum sul Lul, 2008). Il Dominus dovrà predisporre, ogni mese, un prospetto dal quale risultino le somme erogate e le trattenute operate ed effettuare i relativi versamenti con modello F24, ed in caso di cessazione del tirocinio e/o a fine anno dovrà effettuare il conguaglio fiscale.

Modificato: 30 Maggio 2023